Accesso agli atti e privacy nei servizi demografici

Servizio attivo

L’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è previsto nelle forme dell'Accesso Civico, semplice o generalizzato, e dell'Accesso Documentale.

A chi è rivolto

Cittadini maggiorenni.

Descrizione

L’unica modalità di accesso a dati e documenti conservati negli archivi demografici è quella documentale, ossia “ in caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela. Detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “ (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683, art. 22, co. 1, lett. B), L. 7 agosto 1990, n. 241.) “
E’ vietato rilasciare documenti che attestino l’origine razziale o etnica, i dati relativi alla salute e all’appartenenza religiosa contenuti in atti anagrafici storici.
Anagrafe ed Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)
Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta.
Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
Divieto di consultazione diretta dei registri
E’ vietato l’accesso e la consultazione dei registri demografici da parte di persone estranee al servizio anche se personalmente interessate alla consultazione per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorita' giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza.
Rilascio di copie integrali degli atti di Stato Civile
L’istanza di rilascio della copia integrale degli atti di stato civile deve esse motivata sulla base di quanto previsto dall'art.107 del d.P.R. 396/2000: "Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge".
Pertanto gli estratti per copia integrale possono essere rilasciati solamente al diretto interessato, relativamente ai minori ai genitori o al tutore, oppure a soggetti diversi a condizione che venga presentata motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
 Nella richiesta devono essere indicati le generalità della persona di cui si richiede la copia integrale, l’anno di nascita, di matrimonio o di decesso o qualsiasi dato che permetta l’individuazione precisa dell’atto.
 L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396." o in caso di adozione.
Richiesta di elenchi anagrafici e di Stato Civile
La normativa vigente non consente il rilascio di elenchi nominativi a soggetti privati.
Il rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca è consentito:
 - alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita', l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente
 - agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati che si possono facilmente ricavare senza che l’ufficiale di anagrafe o di stato civile sia costretto ad un lavoro di ricerca complesso.
 I dati richiesti devono essere necessari, pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali del richiedente.
 Gli elenchi non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di carattere personale.
Rilascio delle liste elettorali
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e privacy
Ogni cittadino ha diritto di conoscere, controllare e verificare i propri dati registrati in ANPR, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dalla normativa sulla privacy e di conoscerne le modalità di tutela.
 Con autenticazione SPID ( Sistema Pubblico d’Identità Digitale), i cittadini potranno consultare i propri dati anagrafici attraverso il servizio di “visura” e stampare alcune tipologie di certificazioni.
La consultazione non è soggetta ad alcun pagamento e non necessita di una richiesta di accesso formale.
ANPR assicura al singolo Comune la disponibilità dei dati anagrafici, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni statali attribuite al Sindaco del testo unico degli enti locali e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.
Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR.
L’ANPR consente esclusivamente ai Comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, anche in modalità telematica.
I Comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.
 

Come fare

Inviare il modulo allegato a:

Allegando copia fotostatica del documento di identità del richiedente.

E' necessario indicare l'atto, provvedimento o documento per cui è chiesto l’accesso, precisandone gli estremi.

Cosa serve

Documento di identità.

Cosa si ottiene

Eventuale documentazione richiesta.

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza rilevata dal numero di protocollo in entrata, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. 

Costi

I costi da sostenere per la richiesta di accesso agli atti, sono articolati come meglio sotto specificato:

  • costi di riproduzione come da piano tariffario
  • rilascio in bollo copia documenti con dichiarazione di conformità all'originale necessita di marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro facciate

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Demografico

Piazza Matteotti n. 2, Mondavio, Pesaro e Urbino, Marche, 61040, Italia

Email: g.riminucci@comune.mondavio.pu.it
Telefono: 072197312
Emergenze: 320 964 2722

Pagina aggiornata il 12/10/2023