Il cittadino che detiene la proprietà di un bene mobile e desidera sottoscrivere l'atto di vendita si deve presentare agli sportelli munito dell'originale del certificato di proprietà del bene che intende alienare, compilata la parte riferita al prezzo della compravendita, e con i dati completi dell'acquirente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale).E' compito dell'impiegato comunale che autentica la sottoscrizione accertarsi dei poteri di firma del venditore.
Di conseguenza il sottoscrittore dell'atto deve comprovare la qualità in base alla quale è legittimato ad agire in nome e per conto del venditore, sia nel caso di persone giuridiche che di persone fisiche. Nel caso di coniugi in regime di comunione di beni, entrambi devono sottoscrivere l'atto di vendita, presentandosi congiuntamente allo sportello.
Il cittadino dovrà poi provvedere a registrare il passaggio di proprietà all'A.C.I. - Ufficio P.R.A. e aggiornare la carta di circolazione, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della firma sull'atto di vendita.
La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del delegato all'autentica il quale accerta l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di riconoscimento valido i cui estremi sono riportati nel corpo dell'autentica, che deve anche contenere data, luogo dell'autentica, nome, cognome e qualifica del funzionario che procede all'autenticazione, firma per esteso del funzionario che ha proceduto all'autentica e proprio timbro recante nome e cognome, timbro dell'ufficio.
Nelle more dell'approvazione del nuovo modello P.R.A., l'autentica deve essere fatta utilizzando il riquadro "T" del certificato di proprietà (modello NP - 1P), nel medesimo spazio già previsto per l'autentica notarile, barrando i dati riferiti al collegio notarile ed inserendo quelli relativi all'ufficio comunale.
Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, deve essere comunque redatto in duplice originale e deve essere autenticata sia la firma dell'acquirente che del venditore.
L'attività del funzionario è comunque limitata all'autentica della firma; solo nel caso in cui il bene mobile sia di proprietà di una persona fisica e la sottoscrizione sia apposta da altra persona munita di apposita procura, occorre farsi presentare l'originale della procura stessa e nel caso di persona sottoposta a tutela, occorre l'originale dell'atto di tutela.
L'autentica eseguita va annotata nell'apposito repertorio delle autentiche effettuate ai sensi dell'art. 7 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248.