Trattasi di accordi stipulati in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini , per stipulare contratti di affitto a canone concordato (art. 2 comma 3) rispetto ai contratti a regime libero (art. 2 comma 1).
Con tali accordi è possibile stipualre anche i contratti ad uso transitorio (art.5 comma 1) e i contratti per studenti universitari (art. 5 comma 2 e 3).
Per le agevolazioni si rimanda alle norme di carattere nazionale.